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Terzo Responsabile - Pacenti_2021

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Incarico di Terzo responsabile
Cosa si intende per Terzo Responsabile:
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione  dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in  materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile  dell’impianto, ovvero al proprietario o all’amministratore, che può  delegarle ad un terzo avente determinati requisiti, come prescritto dal  D.P.R. 74/2013.
Il soggetto terzo, che assume le responsabilità sull’impianto è, così  come definito dall’art.1 lettera o) del D.P.R. 412/1993, « la persona  fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle  normative vigenti (D.M. 37/2008 art. 1 comma 2 lettera c, d, e) e  comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è  delegata dal proprietario o dall’amministratore ad assumere la  responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle  misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

Per impianto termico si intende qualsiasi impianto o generatore a  servizio della climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per  la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Il responsabile dell’impianto quindi può essere il soggetto proprietario  dello stabile (per unità condominiale senza amministratore con impianto  centralizzato), l’amministratore (per unità condominiali con impianto  centralizzato), l’inquilino (nel caso di impianti termoautonomi), oppure  il terzo responsabile da essi delegato. Con la nomina del terzo responsabile , oltre agli obblighi sopra  elencati, da cui vengono sollevati il  proprietario/amministratore/occupante, il terzo responsabile deve:
  • Trasmettere all’ente locale competente la propria nomina di assunzione  di responsabilità successivamente al conferimento dell’incarico;
  • Visite periodiche (variabili in base alle esigenze dell’utente e  dell’impianto) per controllo efficienza delle apparecchiature presenti  in centrale termica;
  • Verifiche del Rendimento di combustione;
  • Verifiche dispositivi di sicurezza e controllo;
  • Compilazione del “Libretto di impianto per la climatizzazione” e “Rapporti di Controllo di efficienza energetica”;
  • Inviare all’ente locale preposto i Rapporti di Controllo di efficienza  energetica come indicato nell’Allegato A del D.P.R. 74/2013 per  impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori  di 10 kW e impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile  nominale maggiore di 12 kW;
  • Rispettare i limiti giornalieri di funzionamento dell’impianto e le  temperature d’esercizio negli ambienti, previsti dalla normativa di  settore;
  • Pulizia accurata dei generatori di calore;
  • Pulizia del locale Centrale Termica.

Nel caso di impianti di potenza uguale o superiore a 350 kW il terzo  responsabile deve possedere ulteriori qualificazioni, quali ad esempio  attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica del 5 ottobre 2010, 7 n. 207, nella categoria OS 28, come  previsto dal D.P.R. 74/2013.
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